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Fatture elettroniche scartate: sanzioni per omessa fatturazione.


La fattura elettronica o le fatture del lotto appartenenti al file scartato dal SdI si considerano non emesse. La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997 ossia, per ciascuna violazione: - fra il novanta e il centottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;

- da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

A precisarlo è l' 'Agenzia delle Entrate nel principio di diritto 23 dell'11 novembre 2019 in cui ha chiarito che si possono applicare, non in forma cumulativa, anche gli istituti del "concorso di violazioni e continuazione" e del c.d. “ravvedimento operoso”.

Il legislatore, con specifico riferimento al primo periodo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI (primo semestre del 2019) ha statuito che le sanzioni individuate nell’articolo 1, comma 6, del d.lgs. n. 127 del 2015:

- non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente messa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;

- sono ridotte dell’80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, riduzione che si applica sino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile. Giusi Gucciardo

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