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Forfettari 2020 e trasmissione telematica dei corrispettivi


Dal 1° gennaio 2020 i contribuenti che ricadono nel regime forfettario saranno soggetti all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Infatti non è prevista nessuna esclusione in merito alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi così come invece previsto per l'obbligo di invio delle fatture elettroniche. In particolare, dal 1° gennaio 2020 tutti i soggetti, a prescindere dal volume d'affari, che effettuano operazioni di commercio al dettaglio e attività assimilate, come indicate all'articolo 22 del DPR 633/72 dovranno memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate e, per fare ciò i forfettari dovranno:

-dotarsi di un registratore telematico che generi i files con i dati, li sigilli e li trasmetta all'Agenzia delle Entrate;

-adeguare un registratore di cassa già in possesso;

-utilizzare la procedura web "documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo è prevista una moratoria delle sanzioni, ovvero le sanzioni previste dal comma 6 del DLgs. 127/2015, non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. Quindi, per questo periodo transitorio (fino al 30 giugno 2020), solo in caso di invio dei dati oltre il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 6 comma 3 e 12 comma 2 del DLgs. 471/97, in particolare: una sanzione pari al 100% dell’imposta relativa agli importi non correttamente documentati, con un minimo di 500,00 euro, nonché una eventuale sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’ autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).

Tuttavia, per chi ancora non è riuscito a dotarsi in tempo di registratore telematico ovvero, per la tipologia di attività condotta, non può usare la procedura web dell'Agenzia delle Entrate, per il primo semestre di vigenza dell'obbligo non sono applicabili sanzioni se si continuano a emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi giornalieri e trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle Entrate secondo le regole tecniche previste dal provvedimento del 4 luglio 2019, ovvero utilizzando i servizi “alternativi” messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Giusi Gucciardo

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