Tutte le Partite IVA che nell’anno precedente hanno fatturato fino a 65 mila euro hanno la possibilità di accedere al regime forfettario con aliquota fiscale al 15%. La manovra 2020 introduce però nuovi paletti all’applicazione del regime, anche se limitati rispetto alle prime anticipazioni. Le due principali novità riguardano il divieto di accedere al regime forfettario a coloro che spendono più di 20mila euro annui per compensi ai collaboratori e per partite IVA che hanno anche un reddito da lavoro dipendente superiore a 30mila euro annui. La legislazione attualmente in vigore non prevede queste due limitazioni, che quindi di fatto restringono la platea degli aventi diritto al regime forfettario. Non sono invece state inserite nel ddl di Bilancio le ipotesi di cui si era parlato nelle scorse settimane, sulla modifica al sistema di calcolo dell’imponibile (che resta quindi immutato, basato sui coefficienti relativi alle diverse attività di lavoro autonomo), e non c’è alcun limite di spesa per l’acquisto di beni strumentali (si pensava a reintrodurre il tetto di spesa di 20mila euro già previsto in passato per il regime dei minimi).
E' prevista, poi, un’altra modifica, che riguarda la fatturazione elettronica. Come è noto, i contribuenti forfettari non hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica: se però hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, viene istituito un regime premiale per cui si accorciano i tempi di accertamento. Il termine di decadenza è ridotto di un anno, quindi passa a quattro anni (dagli attuali cinque). Non c’è invece il ventilato obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari che fatturano più di 30mila euro. Quindi, non è stata inserito un nuovo obbligo, ma una norma che incentiva i forfettari a scegliere la fattura elettronica, pur non essendo obbligati.
Giusi Gucciardo
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