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Pagamento ex festività in busta paga



Spesso nel mondo lavorativo si sente parlare di festività soppresse o ex festività, ma cosa sono e come vengono indicate in busta paga?

Iniziamo col dire che i giorni segnati in rosso sul calendario, escluse le domeniche, per i lavoratori rappresentano le festività lavorative, ovvero giornate di lavoro in cui, pur assentandosi dal lavoro, mantengono il diritto alla retribuzione, oppure se lavorate verranno pagate in modo maggiorato.

Le festività nazionali sono di tipo religioso e civile e sono le seguenti per la generalità dei lavoratori:

primo giorno dell’anno;

6 gennaio, giorno dell’Epifania;

25 aprile, anniversario della liberazione; lunedì dopo Pasqua;

1° maggio;

2 giugno;

15 agosto;

1° novembre;

8 dicembre;

25 dicembre; giorno di Natale;

26 dicembre.

Precedentemente i giorni festivi erano in numero maggiore, ossia vi erano più giorni in cui il lavoratore poteva assentarsi dal lavoro senza perdere la retribuzione. Nel corso del tempo alcune di queste giornate sono state “soppresse”, ecco perchè si parla anche di ex festività, giornate per le quali, tuttavia,i lavoratori dipendenti mantengono taluni diritti per quanto riguarda la retribuzione oppure le ore di permesso. Le giornate che ad oggi non sono più considerate festive sono:

il giorno della festa di San Giuseppe;

l’Ascensione;

il Corpus Domini;

il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;

giorno dell’unità nazionale, il 4 novembre.

Proprio perché originariamente era data la possibilità di assentarsi, in alternativa alle prime quattro giornate indicate in elenco la contrattazione collettiva riconosce l’equivalente di ore di permesso, ossia 32 ore appunto per ex festività. Essendo delle ore di permessi retribuiti le ex festività seguono le regole legate alla maturazione di ferie e permessi, perciò maturano in proporzione al periodo di lavoro effettuato nell’anno. Per ogni mese di lavoro, o frazione superiore ai 15 giorni, matura un dodicesimo di rateo. Diversa è, invece, la festività del 4 novembre che è stata invece spostata alla prima domenica del mese. In questo caso essendo la domenica di norma considerato come giorno di riposo, il lavoratore già assente non può godere della festività e in questo caso il lavoratore avrà diritto alla retribuzione della giornata in aggiunta alla normale retribuzione spettante nel periodo di paga considerato.

Oltre alle festività sopra elencate si deve aggiungere un’ulteriore festività che è quella del Santo Patrono. E’ il contratto collettivo di riferimento che la disciplina e il principio è il medesimo per le altre festività: il lavoratore si assenta, ma permane il diritto alla retribuzione. Nelle giornate festive il lavoratore non effettua prestazione lavorativa, ma il datore di lavoro deve corrispondere ugualmente la retribuzione di fatto giornaliera. Quindi il lavoratore pur lavorando un giorno in meno non subisce alcuna penalizzazione nella sua busta paga. Si parla in questo caso di festività goduta. Nel caso però in cui il lavoratore effettui la propria attività lavorativa in una giornata festiva, quindi festività non goduta, ha diritto a ricevere sia la retribuzione relativa alla giornata sia la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione prevista dal CCNL per lavoro festivo. Particolare è il caso della festività cadente di sabato. Nella generalità dei casi i lavoratori hanno una prestazione lavorativa articolata su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì, quando il sabato è festivo questa giornata non genera una retribuzione aggiuntiva in quanto il sabato è qualificato come non lavorativo, feriale a zero ore, e non anche festivo.

In caso il lavoratore si trovi già assente dal lavoro per infortunio, malattia, maternità, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi il trattamento economico si corrisponde per intero. Ciò significa che il quando la festività cade durante un periodo di assenza da lavoro il lavoratore gode della festività e del relativo trattamento previsto. Per questo motivo il giorno di festa non rientra nel conteggio della giornata di assenza per cui si trovava già a casa, ma si deve retribuire come per tutti gli altri lavoratori.

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