L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 79/E del 2 settembre ha recepito una sentenza della Corte di Giustizia europea con la quale ha stabilito che sono escluse da esenzione IVA le lezioni di scuola guida automobilistica impartite dalle scuole autorizzate in quanto non rientrano nella categoria degli insegnamenti scolastici o universitari. Secondo la Sentenza della Corte di giustizia europea del 14 marzo 2019 la nozione di "insegnamento scolastico o universitario" ai fini del regime IVA, si riferisce, in generale, "..a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all'approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso". Elementi questi che non possono essere rilevati in seno all'organizzazione delle prestazioni didattiche fornite dalle scuole guida.
Il provvedimento sembrerebbe essere retroattivo con il rischio per le autoscuole di dover regolarizzare la propria posizione IVA relativa agli ultimi cinque anni, provvedendo ad emettere delle note di variazione e presentando delle dichiarazioni IVA integrative al fine di poter liquidare il tributo. Negli ultimi giorni, però, per scongiurare la retroattività della norma, sono al vaglio del governo diverse ipotesi che evitino un aggravio fiscale di notevole importanza per le attività coinvolte da tale provvedimento.
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