L'art. 13 bis della legge 58/2019 ha ripristinato per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini che esercitano la vendita di prodotti alcolici, l'obbligo di denuncia di attivazione oltre che la necessità di munirsi della correlata licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio delle Dogane.
In sintesi, i soggetti che hanno iniziato l'esercizio di attività che prevede la vendita di alcolici nel periodo in cui tale obbligo era stato rimosso (ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019) dovranno ora procedere a presentare all'Ufficio Dogane la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell'accisa pubblicato dall'Agenzia delle Dogane con nota del 20 settembre 2019 n. 131411/RU. Lo stesso comportamento dovrà essere assunto da quanti avendo già fatto la comunicazione al SUAP (sportello unico attività produttive) in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiamo completato la procedura di rilascio della licenza. Diversamente gli operatori già in possesso di licenza fiscale non saranno tenuti ad ulteriori adempimenti .
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